Art. 2.
(Autorizzazioni).

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721, 722 del codice penale, sono autorizzati l'apertura e l'esercizio di case da gioco su tutto il territorio nazionale, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
      2. In ogni regione o provincia autonoma possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di una sola casa da gioco. L'autorizzazione è concessa con decreto del presidente della regione o della provincia autonoma, previa deliberazione, approvata a maggioranza assoluta, del consiglio comunale interessato.
      3. L'autorizzazione ha durata ventennale ed è rinnovabile.
      4. L'autorizzazione può essere concessa congiuntamente a due comuni nell'ambito del territorio regionale o provinciale, con criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica dell'esercizio delle rispettive case da gioco, con obbligo di rendicontazione distinta e separata.

 

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      5. Possono divenire sede di casa da gioco soltanto i comuni aventi la qualifica di «comune a vocazione turistica» ai sensi dell'articolo 3.